Come sapete, il Comune di Bagno a Ripoli vuole istituire la Consulta del Territorio, con l'intento di rafforzare la partecipazione della popolazione alle decisioni dell'Amministrazione.
E' stata quindi predisposta una bozza di Regolamento, concedendo un termine per presentare osservazioni; tutti, singole persone e associazioni, potevano farle, noi abbiamo fatto le nostre:
- si ritiene apprezzabile ogni iniziativa tesa a rafforzare la partecipazione di singole persone, associazioni e organizzazioni ai processi decisionali delle amministrazioni pubbliche, purché la partecipazione, come previsto dalle convenzioni internazionali richiamate nel preambolo del regolamento (ad es. quella di Aarhus), intervenga nelle fasi iniziali del procedimento, sia consapevole e purché i risultati della partecipazione siano tenuti in considerazione nella decisione finale;
- se si intende contribuire alla attuazione di queste convenzioni, è ovvio che la Consulta debba essere espressione della popolazione, per rappresentarne al meglio le istanze, e che la scelta dei componenti e il suo funzionamento siano immuni da qualsiasi influenza degli organi politici comunali, per assicurare una partecipazione libera e spontanea della cittadinanza;
- il regolamento invece, all’art. 5 comma 8, prevede che la nomina dei membri della Consulta sia effettuata dal Sindaco su proposta di una commissione composta dal Sindaco stesso, dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Presidente della IV Commissione Consiliare e, all’art. 3 comma 1, prevede che la durata della Consulta sia pari a quella del mandato del Sindaco, con sua automatica decadenza allo spirare del mandato;
- il rischio è che la partecipazione dei cittadini sia fortemente condizionata dall’indirizzo politico dell’amministrazione comunale di turno, mentre i bisogni e i problemi che emergono dai territori quasi sempre non sono legati ad uno specifico orientamento politico;
- una consulta di cittadini in cui ciascun Sindaco si nomina la sua Consulta per la durata del suo mandato è ben lontana dal modello di partecipazione concepito dalle convenzioni internazionali citate nel preambolo;
- per questa ragione, se la presentazione delle candidature avviene in base ad un avviso pubblico e a criteri predeterminati, la selezione dei candidati non può essere rimessa ad organi politici, ma a personale amministrativo degli uffici comunali, in conformità al principio di imparzialità dell'amministrazione previsto dall’art. 97 comma 2 Cost.;
- inoltre, la durata della Consulta non può essere legata alla durata del mandato del Sindaco, ma deve avere un suo termine di durata slegato da quello degli organi politici comunali;
- la Consulta è interlocutore dell'amministrazione e alle sue sedute interne non è opportuna la partecipazione dei consiglieri e degli amministratori con il diritto di parola (art. 7 comma 4), che potrebbero influenzare la discussione, mentre è opportuno che nelle sedute i membri della consulta siano liberi di esprimersi e di assumere le decisioni che ritengono opportune;
- peraltro, sono previsti specifici momenti di confronto con l’amministrazione ed è comunque prevista la possibilità per la consulta di richiedere la presenza di amministratori, dirigenti o funzionari e di altri soggetti, se lo ritiene utile, per cui è preferibile che l’intervento attivo di consiglieri ed amministratori sia limitato a tali occasioni.
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